Chi di noi non ha mai visto un parcheggio riservato alle persone con disabilità? Immagino nessuno.
Eppure vi assicuro che molto spesso gli stalli che troviamo in giro non sono fatti in maniera appropriata ma al contrario rendono ancora più difficoltoso l’atto di scendere e salire dal veicolo.
Oggi cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e di capire che cosa impone la normativa in merito alla progettazione di un parcheggio a regola d’arte.
D.P.R. N°503 DEL 24 LUGLIO 1996
Primo di tutto dobbiamo ricorrere al D.P.R. n°503 del 24 luglio 1996. Di questo documento dobbiamo fare riferimento a due articoli: il n°10 e il n°16.
L’art.10 fa parte delle opere di arredo urbano e nel primo comma fa riferimento ad un’altra normativa, il D.M. n°236 del 14 giugno 1989, che vedremo in seguito.
Nel comma 2 invece la norma impone che per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l’altro e quindi che il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
Al comma 3 semplicemente si indica che tale parcheggio riservato può essere delimitato anche con dei dissuasori appositi.
L’art.16 del medesimo D.P.R. invece tratta di strutture edilizie in generale e in particolare degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio. Anche qui viene indicato di fare riferimento al Decreto Ministeriale n°236 in merito agli spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi.
D.M. N°236 DEL 14 GIUGNO 1989
Nel D.M. n°236 del 14 giugno 1989 troviamo delle indicazioni più dettagliate e specifiche agli articoli 4.2 e 8.2.
L’articolo 4.2 si occupa di normare gli spazi esterni in tutti i suoi dettagli: pavimentazioni, percorsi, segnaletica e ovviamente anche i parcheggi, in particolare al comma 3.
Per la normativa viene considerato accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento. Quindi, prima di tutto, un parcheggio per persone con disabilità deve essere raggiungibile: è inutile che ci sia uno stallo perfettamente progettato se la persona non può arrivarvi.
Questa valutazione semplicissima sembra quasi stupida da ricordare ma vi assicuriamo che spesso accade che vi siano impedimenti per il raggiungimento del parcheggio: aiuole, gradini, ostacoli di ogni tipo.
Nell’articolo si fa riferimento al 4.1.14 sulle autorimesse in cui si indica che questa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all’uso da parte della persona su sedia a ruote e inoltre che lo spazio riservato alla sosta […] deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali. Per le caratteristiche specifiche di progettazione di servo scala e piattaforme elevatrici si rimanda all’articolo 8.1.13 del medesimo Decreto Ministeriale.
L’articolo 8.2 rientra nella sezione che tratta di specifiche e soluzioni tecniche e, in particolare, a quelle degli spazi esterni. Consigliamo la resa visione di tutto l’articolo per meglio chiarire le caratteristiche che devono avere percorsi e pavimentazioni limitrofe al parcheggio riservato.
Noi ci soffermiamo invece sull’articolo 8.2.3 che indica sia il numero di posti auto riservati previsti (minimo 1 ogni 50 o frazione di 50) che le loro caratteristiche tecniche:
- posti auto di larghezza non inferiore a 3.20 m
- riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili
- opportunamente segnalati
- ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzatura
- preferibilmente dotati di copertura per favorire le manovre di trasferimento della persona
È bene ricordare che la normativa impone dei minimi inderogabili ovvero delle misure sotto le quali non è mai possibile scendere.
Cosa ben diversa però è quella di prendere le indicazioni tecniche delle norme e applicarle alla lettera, in maniera erronea, come uno standard o una misura ottimale.
In ogni caso in cui ci troviamo a dover progettare qualcosa per tutti, per persone con disabilità o semplicemente ad abbattere delle barriere architettoniche è sempre importante domandarsi il perché delle misure che stiamo applicando e quindi imponendo all’utenza.
Ogni bisogno necessita di uno spazio ben specifico; nel caso dei parcheggi quello che più fa la differenza è lasciare il giusto spazio all’autista o al passeggero che si muove in carrozzina, di scendere e salire in maniera agevole dal veicolo.
Altro importante punto è quello di consentire l’allontanamento o il raggiungimento del parcheggio a piedi e quindi evitando ostacoli di ogni tipo e predisponendo rampe, pavimentazioni e percorsi studiati ad hoc (e dei quali parleremo prossimamente).
Semplice no?