La normativa, in tema di barriere architettoniche è piuttosto ricca e, al contrario di quanto si pensi, affonda le sue radici già negli anni ’70.
Ovviamente l’approccio è cambiato nel tempo, andando sempre più a chiarire le necessità e ad adeguare il linguaggio alle mutate sensibilità.
Ma partiamo dal principio: che cosa sono le barriere architettoniche?
- ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità di chiunque ed, in particolare di coloro che hanno capacità motorie ridotte o impedite, in forma temporanea o permanente;
- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di attrezzature e componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
La definizione ci viene fornita dal DM 236/89 e pone subito l’accento su un punto fondamentale: le barriere architettoniche non sono solamente quelle fisiche ovvero quelle risolvibili con la classica rampa. Il campo è molto più ampio e comprende qualunque tipo di struttura, ostacolo, segnale che crei un impedimento e renda inagibile o difficilmente fruibile un luogo o un servizio.
Il medesimo testo normativo introduce inoltre tre definizioni che corrispondono a tre diversi “gradi” di abbattimento delle barriere:
- Accessibilità: si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- Visitabilità: si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
- Adattabilità: la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.